Shipping policy
In maniera esplicita vengono considerati come casi di forza maggiore, oltre a quelli normalmente considerati dalla giurisprudenza, anche i seguenti casi:
- gli scioperi totali o parziali, interni o esterni all'azienda, il blocco dei mezzi di trasporto o di approvvigionamento per qualsiasi motivo, le restrizioni governative o legali, i guasti informatici, il blocco delle telecomunicazioni comprese le reti e in particolare internet.
In caso di forza maggiore verrà sospesa, in un primo tempo, in pieno diritto, l'esecuzione dell'ordine.
Se trascorso un periodo di 3 (tre) mesi e le parti constatano la persistenza del caso di forza maggiore, l'ordine verrà automaticamente annullato, salvo altrimenti concordato da entrambe le parti.